Cambio residenza - Comune di Bomporto

Notizie - Comune di Bomporto

Cambio residenza

 

Cambio residenza

La residenza è il luogo in cui il cittadino dimora abitualmente e coincide con il comune dove la persona è iscritta anagraficamente. Per cambio di residenza si intende pertanto il trasferimento della dimora abituale da un Comune ad un altro.
Entro 20 giorni dal trasferimento, il cittadino deve comunicare la variazione di residenza presentandosi all’anagrafe del Comune dove si trova la nuova abitazione muniti dei relativi documenti(vedi sotto)

IMPORTANTE: tutti coloro che intendono chiedere la residenza o effettuare un cambio di indirizzo all'interno del Comune di Bomporto, in base alla legge 23 maggio 2014 n 80, articolo 5, hanno l'obbligo di produrre, pena nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell'alloggio (es: rogito, contratto di locazione, etc. ) o, in sostituzione, di compilare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà qui allegato

Per la nuova normativa dal titolo di occupazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 1 e 2 si deve poter sapere sempre chi è il proprietario dell'immobile (dati anagrafici, indirizzo e telefono).

Testo dell'articolo 5 della legge 23 maggio 2014 n 80 :" Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.

CONCETTO DI FAMIGLIA ANAGRAFICA-VINCOLO AFFETTIVO
E’ importante e necessario sapere che per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora nello stesso comune; per aversi una famiglia anagrafica devono quindi coesistere questi due elementi, la coabitazione e uno dei vincoli sopra elencati, con la conseguenza che le persone che vivono nello stesso alloggio e sono legate da vincoli di parentela costituiscono necessariamente uno stesso stato di famiglia anagrafico.
Allo stesso modo, una persona o una famiglia coabitante all’interno della stessa unità immobiliare (appartamento) con altra persona o famiglia, possono dare luogo a due distinti nuclei familiari (quindi 2 stati di famiglia anagrafici distinti) se tra i componenti delle stesse non sussistono vincoli affettivi fra quelli elencati sopra, così come previsto dall’art. 4 D.P.R. 223/1989, considerato che la famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona.
Pertanto per dichiarare l’assenza o presenza di vincoli stessi sarà necessario sottoscrivere apposita dichiarazione, alla quale andrà allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore da presentarsi all’atto del cambio di residenza.

- modello assenza vincoli affettivi

- modello presenza vincoli affettivi

 

ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE:
COSA OCCORRE PRESENTARE

Cittadini italiani
-CARTA IDENTITA’ , anche se scaduta;
-CODICE FISCALE;
-PATENTE DI GUIDA,al fine di poter comunicare i dati in via telematica alla Motorizzazione Civile per l’aggiornamento dell’indirizzo sulla patente ;
-TARGHE AUTO – MOTO- SCOOTER-CICLOMOTORI – CAMPER il cui libretto di circolazione è intestato personalmente ( non è necessario portare il libretto di circolazione basta scrivere la targa su un foglietto)

Cittadini stranieri
Oltre ai documenti sopra elencati è necessario altresì presentare:
-PASSAPORTO
-PERMESSO DI SOGGIORNO (per i cittadini extracomunitari) anche se scaduto con le relative ricevute dell’avvenuto rinnovo;
-ATTESTAZIONE DI REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA, per i cittadini dell’Unione Europea, rilasciata dal precedente Comune di residenza;
-DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VINCOLO DI PARENTELA, debitamente tradotta e legalizzata;
-INDIRIZZO PROPRIETARIO DI CASA O CONTRATTO DI LOCAZIONE

Se il trasferimento riguarda un intero nucleo familiare, la richiesta di residenza può essere avanzata da un solo componente la famiglia stessa, purché munito della fotocopia dei documenti degli altri familiari interessati al trasferimento.

CAMBIO DI ABITAZIONE ALL’INTERNO DEL COMUNE
Con cambio di abitazione all’interno del comune si intende appunto il semplice cambio di abitazione, da una via all’altra, di cittadini già residenti nel Comune di Bomporto; è quindi una procedura più celere e immediata in quanto sottoposta solamente alla verifica della stabile dimora all’indirizzo dichiarato.

COSA OCCORRE PRESENTARE

Cittadini italiani
Per poter effettuare il cambio di abitazione è necessario presentare:
-CARTA D’IDENTITA’, anche se scaduta;
-PATENTE DI GUIDA, al fine di poter comunicare in via telematica i dati alla Motorizzazione Civile per l’aggiornamento dell’indirizzo sulla patente;
-TARGA AUTO-MOTO-SCOOTER-CAMPER ecc….intestati personalmente ad ognuno delle persone interessate al cambio di abitazione.

Cittadini stranieri
Oltre ai documenti sopra indicati, è necessario portare:
-PASSAPORTO
-PERMESSO DI SOGGIORNO (x i cittadini extra comunitari) anche se scaduto, con le relative ricevute dell’avvenuto rinnovo;
-ATTESTAZIONE DI REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA, x i cittadini comunitari;
-INDIRIZZO PROPRIETARIO DI CASA.

Se il trasferimento riguarda un intero nucleo famigliare, la richiesta di cambio di abitazione può essere effettuata da un solo componente la famiglia stessa, purché munito della fotocopia dei documenti degli altri familiari interessati alla variazione.


NON si effettuono i cambi di residenza/abitazione nella giornata del SABATO


ISCRIZIONE CITTADINI COMUNITARI – PROVENIENZA ESTERO

SOGGIORNO FINO A 3 MESI
I cittadini dell’Unione hanno diritto di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna formalità o condizione salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello stato di cui hanno la cittadinanza. Il cittadino comunitario può quindi regolarmente soggiornare sul territorio italiano senza fare domanda di residenza al Comune.

SOGGIORNO SUPERIORE A 3 MESI
Per i cittadini dell’Unione che intendono soggiornare per un periodo superiore ai 3 mesi è invece necessario presentare domanda di residenza al Comune in cui si intende risiedere e produrre la relativa documentazione attestante il motivo di soggiorno secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30/2007.

I cittadini comunitari che intendono richiedere la residenza presso il Comune devono esibire in originale i seguenti documenti:
-PASSAPORTO VALIDO
-CARTA D’IDENTITA’ DEL PAESE D’ORIGINE valida per l’espatrio
-DOCUMENTAZIONE attestante il possesso dei requisiti previsti dal DPR 30 del 06/02/2007, entrato in vigore l’11/04/2007, come di seguito illustrati:


1)CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA LAVORATORI
Oltre al passaporto o documento equipollente valido per l’espatrio, è necessario presentare i documenti comprovanti l’attività lavorativa svolta in Italia, dipendente o autonoma ( ultima busta paga, ricevuta di versamento dei contributi INPS, contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS - INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego, ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, la comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro. (anche in copia)

I Cittadini RUMENI E BULGARI fino al 31/12/2009 dovranno produrre anche il NULLA OSTA rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura se lavorano in settori diversi da: lavoro stagionale, agricolo, turistico alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente qualificato.


2)CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA NON LAVORATORI
I cittadini comunitari che non esercitano una professione lavorativa dovranno presentare, oltre al passaporto o documento equipollente valido per l’espatrio, una dichiarazione in cui l’interessato dichiara la relativa disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno; a tale proposito la normativa di riferimento, di cui l’ultima modifica apportata è entrata in vigore il 05 novembre 2008 cita, come parametro di riferimento, la disponibilità di un importo complessivo annuo di almeno euro 5.317,65 per l’anno 2008, se il trasferimento riguarda una sola persona ; per ogni familiare va aggiunta una somma pari alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale, cioè euro 2.658,82; per il dichiarante con 2 o più figli a carico di età inferiore a 14 anni, si deve calcolare il doppio dell’importo annuo della pensione sociale, e cioè euro 10.635,34.

Alcuni esempi:
-dichiarante + 1 familiare età superiore ai 14 anni=5.317,65+2.658,82=7.976,47;
-dichiarante + 1 figlio età superiore 14 anni= 5.317,65+2.658,82=7.976,47
-dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni=10.635,34;
-dichiarante+ 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni+1 familiare di età superiore ai 14 anni=5.317,65+5.317,65+2.658,82=13294,12

E’ inoltre necessario presentare documentazione comprovante la sottoscrizione di una assicurazione necessaria per la copertura delle spese sanitarie della durata di almeno un anno.


3)CITTADINO DELL’UNIONE E CHE STUDIA O ISCRITTO A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Oltre al passaporto o documento equipollente valido per l’espatrio, documentazione attestante l’iscrizione presso un Istituto Pubblico o Privato riconosciuto; dichiarazione dell’interessato comprovante la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, avendo come parametro di riferimento un importo di almeno euro 5.317,65 per l’anno 2008 se il trasferimento riguarda una sola persona; per ogni familiare va aggiunta una somma pari alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale, cioè euro 2.658,82; per il dichiarante con 2 o più figli a carico di età inferiore a 14 anni, si deve calcolare il doppio dell’importo annuo della pensione sociale, e cioè euro 10.635,34. E’ inoltre necessario presentare documentazione comprovante la sottoscrizione di una assicurazione necessaria per la copertura delle spese sanitarie.

Al fine di dimostrare il rapporto di familiare è necessario produrre documenti tradotti e legalizzati dall’Autorità Diplomatica Italiana o contenenti “apostille” comprovanti le parentele o altro dei componenti il nucleo familiare (certificato di matrimonio – nascita con paternità e maternità e


ISCRIZIONE DEL FAMILIARE DEL CITTADINO COMUNITARIO

CHI E’ IL FAMILIARE
Per familiare si intendono il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (?).
Lo Stato italiano, agevolando l’ingresso e il soggiorno anche dei familiari del cittadino comunitario, dispone l’osservanza della regola generale in base al quale il familiare segue la condizione giuridica del cittadino comunitario titolare di un diritto autonomo di soggiorno in Italia.

DOCUMENTI DA ESIBIRE
-UN DOCUMENTO CHE ATTESTI LA QUALITA’ DI FAMILIARE , avente valore legale in Italia, quindi tradotto e legalizzato o “apostillato”, e, laddove richiesto, documentazione attestante la condizione di familiare a carico
-DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (passaporto o carta d’identità del paese d’origine valida per l’espatrio);
-DISPONIBILITA’ DI RISORSE ECONOMICHE per l’intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, in base ai parametri esposti in precedenza;
- CODICE FISCALE, se se ne è già in possesso;
-PATENTE DI GUIDA ITALIANA, sempre se posseduta, ai fini della comunicazione dei dati alla Motorizzazione Civile per l’aggiornamento dell’indirizzo sulla patente di guida;
-TARGA AUTOVEICOLI (auto, moto, scooter, ciclomotori, camper….) intestati personalmente;

Inoltre per l’iscrizione di FAMILIARE UE DELLO STUDENTE COMUNITARIO o DI UN CITTADINO COMUNITARIO NE’ LAVORATORE NE’ STUDENTE è altresì necessario presentare ASSICURAZIONE SANITARIA VALIDA DI ALMENO UN ANNO, o pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno, idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale.


Considerata la vastità delle casistiche che si possono presentare, in caso di incertezze consigliamo di rivolgersi all’Ufficio Anagrafe competente al fine di poter valutare, oltre alla sussistenza dei requisiti richiesti, l’idoneità dei documenti comprovanti la qualità di familiare in possesso del cittadino comunitario richiedente l’iscrizione anagrafica.


RICHIESTA DI RESIDENZA CITTADINI STRANIERI EXTRA -COMUNITARI – PROVENIENZA DALL’ESTERO

I cittadini extra-comunitari che intendono presentare domanda di residenza al Comune devono produrre i seguenti documenti:

-PASSAPORTO VALIDO;
-PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’oppure SCADUTO ma accompagnato dalle rispettive ricevute comprovanti lo stato di rinnovo, da effettuarsi entro 60 gg dalla scadenza;
-CODICE FISCALE( nel caso in cui se ne sia già in possesso);
-INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO DI CASA o CONTRATTO DI LOCAZIONE.
-PATENTE DI GUIDA ITALIANA e NUMERO DELLA TARGA DI EVENTUALI VEICOLI DI PROPRIETA’

ISCRIZIONE NELLE MORE DEL RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO
Possono presentare domanda di residenza al Comune anche i cittadini in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno ma ai fini dell’iscrizione sarà necessario presentare:

1)PER MOTIVI DI LAVORO:
-PASSAPORTO
-contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura (NULLA OSTA);
-modello della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato sempre dallo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- ricevute postali attestanti l’avvenuto invio della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;
-codice fiscale, se posseduto.

2)PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
-passaporto contenete il Visto d’Ingresso;
-NULLA OSTA rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, anche in fotocopia;
-modello della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione;
-ricevute postali attestanti l’avvenuto invio della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;
-codice fiscale, se posseduto;
-documenti rilasciati dal Paese d’origine tradotti e legalizzati dall’Ambasciata italiana a dimostrazione di eventuali rapporti di parentele (figlio, mariti, mogli ecc) dei componenti il nucleo familiare.


E’ UTILE SAPERE CHE….

TEMPI NECESSARI PER L’ACCERTAMENTO- DEFINIZIONE PRATICA
Dal giorno in cui viene presentata richiesta di residenza al Comune, decorreranno 20 giorni in cui gli Agenti di Polizia Municipale accertano la sussistenza dell’effettiva dimora abituale, tramite sopralluogo all’indirizzo dichiarato.
Nel caso in cui si tratti di cambio di residenza con provenienza da altro Comune, una volta eseguito l’accertamento da parte degli organi preposti, la pratica di residenza sarà spedita per la cancellazione al precedente Comune di residenza ; sarà necessario attendere un periodo di circa 40 giorni per la definizione della pratica. Nel caso di cambio di abitazione all’interno del Comune, la definizione del cambio sarà immediato non dovendo procedere all’invio della pratica ad altro Comune.

CAMBIO INDIRIZZO SULLA PATENTE-CARTA D’IDENTITA’
Per i possessori di patente di guida italiana, all’atto dell’iscrizione anagrafica sarà consegnata una ricevuta, da conservare assieme alla patente stessa, in cui si attesta l’avvenuto cambio di residenza; la Motorizzazione Civile provvederà ad inviare direttamente a casa il tagliando aggiornato con il nuovo indirizzo da mettere sulla patente di guida e sul libretto di circolazione delle auto intestate personalmente all’interessato; l’invio dei tagliandi avverrà entro 180 gg dalla data di definizione della pratica di iscrizione anagrafica o del cambio di abitazione all’interno del Comune ; nel caso di mancato recapito degli stessi entro i termini sopra indicati, si raccomanda agli interessati di contattare il n ° verde gratuito della MCTC 800 23 23 23, riportato anche sulla ricevuta rilasciata all’atto dell’iscrizione o del cambio di abitazione.
Per quanto riguarda il cambio dell’indirizzo sulla carta d’identità, si ricorda che non è necessario procedere al cambio della stessa per il solo fatto del cambio di residenza, ma verrà rinnovata alla scadenza o, in caso di deterioramento, una volta che la pratica di residenza si sarà definita.

NECESSITA’ DI CERTIFICATI
Dal giorno in cui viene presentata domanda di residenza non sarà possibile rilasciare certificati di qualsiasi tipo fino a quando la pratica non si sarà definita; sarà in ogni caso rilasciata una ricevuta di comunicazione di avvio del procedimento attestante l’avvenuta richiesta di residenza, che potrà essere utilizzata per dimostrare la situazione abitativa a qualsiasi ente, pubblico o privato, che ne faccia richiesta.

Servizi Demografici, Anagrafe, Stato civile e Sportello al cittadino per i Servizi Scolastici

c/o centro civico polifunzionale “Il Tornacanale” - Piazza Matteotti, 34 - 41030 Bomporto (Mo)

tel. 059-800716 / 059-800707
fax. 059-800742
e-mail: anagrafe@comune.bomporto.mo.it
referenti:
Anna Vita Brancasi
Valerio Palazzi

orari:
Lunedì 08:00 - 13:00
Martedì CHIUSO
Mercoledì 08:00 - 13:00
Giovedì 08:30 - 13:00 / 14:30 - 17:00
Venerdì CHIUSO
Sabato 08:00 - 12:00

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