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 Uffici » Servizio economato-tributi » Variazioni ICI per l'anno 2008

ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2008

L'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008 può essere versata mediante le seguenti modalità:

- modello F24;

- bollettino ministariale di c/c 88698519

intestato a

1° Riga EQUITALIA NOMOS SPA 
2° Riga BOMPORTO-MO-ICI 

come nel modello fac-simile allegato in fondo alla pagina

  • 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (A1, A8 e A9);
  • 5 per mille alle unità immobiliari costituenti pertinenza all’abitazione principale (C6, C2 e C7);
  • 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • 5 per mille agli alloggi adibiti ad abitazione e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
  • 5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto considerata principale e relative pertinenze, per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
  • 5 per mille per le abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado;
  • 5 per mille per gli immobili degli enti senza finalità di lucro;
  • 3 per mille alle unità adibite ad abitazione e relative pertinenze, concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprietà e degli inquilini;
  • 6,2 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti;
  • 7 per mille per gli alloggi non locati, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita, e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione di immobili limitatamente al primo anno successivo alla data di ultimazione dei lavori.

DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008 , n. 93
(G.U. n. 124 del 28.05.2008)          

Art. 1. Esenzione ICI

     1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto     legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
     2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
     3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504
del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
     4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504
del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
     5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251
, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
     6. I commi 7, 8
e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.
     7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174
, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:
 
E' possibile consultare i nuovi valori nella deliberazione di Giunta n. 50 del 31.03.2008
CALCOLO IMPONIBILE
Superficie terreno x Valore mq. di zona tab. A x coeff tab. B x coeff tab. C = Imponibile I.C.I.

TABELLA “A”

TIPO
ZONA OMOGENEA DI P.R.G.
VALORI DI MERCATO ANNO 2008
A1
Art. 35 Tutela di elementi di valore storico
Non interessata a nuove edificazioni
A2
Art. 36 Tutela di ville, parchi e giardini
Non interessata a nuove edificazioni
B1
Art. 37 Residenziali di completamento fuori dal centro abitato Uf.= 0,40 mq./mq.
€./mq. 97,00
B1
Art. 38 Residenziali di completamento
Uf.= 0,50 mq./mq.
€./mq. 146,00
B2
Art. 39 Residenziale edificata di ristrutturazione
Non interessata a nuove edificazioni
B3
Art. 40 Residenziale a verde privato
€./mq. 16,00
B4
Art. 40bis Residenziale di ristrutturazione urbanistica
€./mq. 166,00
C
Art. 41 Residenziale di espansione
€./mq. vedi Tabella A1
D1
Art. 44 Attrezzature tecnico distributive
€./mq. 95,00
D2
Art. 45 Attrezzature tecnico distributive e artigianato di servizio di espansione
€./mq. vedi Tabella A1
D3
Art. 46 Industriali e artigianali di completamento
€./mq. 79,00
TIPO
ZONA OMOGENEA DI P.R.G.
VALORI DI MERCATO ANNO 2008
D4
Art. 47 Industriali e artigianali di espansione
€./mq. vedi Tabella A1
D5
Art. 48 Attività di trasformazione e conservazione di prodotti agricoli
€./mq. 58,00
D6
Art. 49 Attività commerciali e direzionali
€./mq. Vedi Tabella A1
D7
Art. 50 Attrezzature ricettive complementari
€./mq. Vedi Tabella A1
D8
Art. 50 bis Attrezzature tecnologiche
€./mq. 16,00
E
Zone agricole
Non interessata a nuove edificazioni
F2
Art. 74 Attrezzature tecnologiche urbane
€./mq. 8,00
G1
Art. 75 Attrezzature di base
€./mq. 16,00
G2
Art. 76 Verde pubblico attrezzato
€./mq. 11,00
S1
Ex aree di standards (vincolo scaduto)
€./mq. 7,00

TABELLA “A1” Zone d’espansione

TIPO
ZONA OMOG. DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
LIVELLO DI URBANIZZAZIONE
VALORI DI MERCATO ANNO 2008
C1
Art. 41 Espansione residenziale
Urbanizzata
€./mq. 122,00
C1
Art. 41 Espansione residenziale
Sorbara PP1 e PP4
Urbanizzata
€./mq. 100,00
C1
Art. 41 Espansione residenziale PEEP
Urbanizzata
€./mq. 72,00
D2
Art. 45 Attrezzature tecnico distributive
e artigianato di servizio di
espansione
Urbanizzata
€./mq. 89,00
D4
Art. 47 Industriali e artigianali d
espansione
Urbanizzata
€./mq. 74,00
D6
Art. 49 Attività commerciali e direzionali
Urbanizzata
€./mq. 110,00
D7
Art. 50Attrezzature ricettive
complementari
Urbanizzata
€./mq. 105,00
F1
Art. 73 Attrezzature pubbliche di
interesse generale
Urbanizzata
€./mq. 21,00
G2
Art. 76 Verde pubblico attrezzato
soggetto a P.P.
Urbanizzata
€./mq. 14,00
NOTA: la data di riferimento per il passaggio di un’area da non urbanizzata a urbanizzata, se non diversamente espresso all’interno della convenzione urbanistica, coincide con l’inizio lavori delle opere di urbanizzazione. Il valore espresso nella tabella A1 è riferito alla superficie fondiaria. Nel caso venga applicato il coefficiente B3 di cui alla successiva tabella B, l’area di riferimento a cui applicare il valore è quella coincidente con la superficie territoriale.
I valori sopra esposti sono riferiti al mq. di area fabbricabile, posta nel Capoluogo e perfettamente utilizzabile.
Considerando che la morfologia dell’area e la sua ubicazione incidono sul valore di mercato della stessa, sono stati introdotti dei coefficienti correttivi utilizzabili nei casi in cui la proprietà non sia pienamente sfruttabile (vedi esempi successivi) o posta in frazione.

TABELLA “B”

DESCRIZIONE
Bomporto
Villavara
Sorbara
Solara S. Michele Gorghetto
B1
Località
1,00
1,00
1,00
0,80
B2
Zone residenziali che presentano difficoltà a livello di urbanizzazioni
0,8
0,8
0,8
0,64
B3
Aree di espansione non ancora urbanizzate
0,8
0,8
0,8
0,64

TABELLA “C”

TIPO
COEFFICENTE
A)
POSSIBILITA’ EDIFICATORIA COMPLETA
1,0
B)
POSSIBILITA’ EDIFICATORIA CONDIZIONATA
0,8
C)
POSSIBILITA’ EDIFICATORIA INESISTENTE
0,6
Esempi di aree con possibilità edificatoria di cui ai punti A) B) e C) della tabella “C”
2) APPLICAZIONE VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AGLI IMMOBILI IN VARIAZIONE
Per quanto riguarda i fabbricati sottoposti ad interventi di recupero, dalla data di inizio lavori a quella di fine, l’imponibile a cui applicare l’aliquota I.C.I. coinciderà con l’importo risultante dall’applicazione delle successive formule e dall’utilizzo dei valori e dei coefficienti contenuti nelle tabelle sotto esposte.
2.1) CALCOLO IMPONIBILE PER AREE POSTE NEL CAPOLUOGO
(Superficie utile d’intervento : Coefficiente di zona) x Valore mq. di zona = Imponibile I.C.I.
2.2) CALCOLO IMPONIBILE PER AREE POSTE NELLA FRAZIONE
[(Sup. utile d’intervento : Coefficiente di zona) x Valore mq. di zona] X Coeff. di frazione = Imponibile I.C.I.
2.3) CALCOLO IMPONIBILE PER AREE POSTE IN ZONA AGRICOLA
[(Sup. utile + (Sup. area di pertinenza x 0,10)] x Valore mq. di zona = Imponibile I.C.I.
NOTA: Qualora la superficie edificata risulti in esubero, rispetto alla superficie utile massima ammissibile, le formule sopra espresse andranno ridefinite secondo quanto di seguito esposto.

2.1.a) CALCOLO IMPONIBILE PER AREE POSTE NEL CAPOLUOGO

((Superficie utile d’intervento : ( Sup. totale edificata: Sup. totale lotto)) x Valore mq. di zona = Imp. I.C.I.
2.2.a) CALCOLO IMPONIBILE PER AREE POSTE NELLA FRAZIONE
((Superficie utile d’intervento : ( Sup. totale edificata: Sup. totale lotto))x Valore mq. di zona] x Coeff. di frazione = Imp. I.C.I.

TABELLA “D” – Valori e coefficienti per aree poste all’interno del centro abitato

TIPO
ZONA OMOGENEA
COEFFICIENTE DI ZONA
VALORI ANNO 2008
A1
Art. 35 Tutela di elementi di valore storico
1,00
€./mq. 189,00
A2
Art. 36 Tutela di ville, parchi e giardini
1,00
€./mq. 200,00
B1
Art. 37 Residenziali di completamento fuori dal centro abitato Uf.= 0,40 mq./mq.
0,40
€./mq. 97,00
B1
Art. 38 Residenziali di completamento
Uf.= 0,50 mq./mq.
0,50
€./mq. 146,00
B2
Art. 39 Residenziale edificata di ristrutturazione
1,00
€./mq. 97,00
B3
Art. 40 Residenziale a verde privato
1,00
€./mq. 122,00
B4
Art. 40bis Residenziale di ristrutturazione urbanistica
0,55
€./mq. 166,00
C
Art. 41 Residenziale di espansione
**
€./mq. 100,00
C
Art. 41 Residenziale di espansione PP1 –PP4 Sorbara
**
€./mq. 89,00
C
Art. 41 Residenziale di espansione PEEP
**
€./mq. 72,00
TIPO
ZONA OMOGENEA
COEFFICIENTE DI ZONA
VALORI ANNO 2008
D1
Art. 44 Attrezzature tecnico distributive
0,65
€./mq. 94,00
D2
Art. 45 Attrezzature tecnico distributive e artigianato di servizio di espansione
**
€./mq. 72,00
D3
Art. 46 Industriali e artigianali di completamento
0,65
€./mq. 79,00
D4
Art. 47 Industriali e artigianali di espansione
**
€./mq. 73,00
D5
Art. 48 Attività di trasformazione e conservazione di prodotti agricoli
0,65
€./mq. 58,00
D6
Art. 49 Attività commerciali e direzionali
**
€./mq. 110,00
D7
Art. 50 Attrezzature ricettive e complementari
**
€./mq. 100,00
F1
Art. 73 Attrezzature pubbliche di interesse generale
**
€./mq. 52,00
F2
Art. 74 Attrezzature tecnologiche urbane
0,60
€./mq. 19,00
G1
Art. 75 Attrezzature di base
0,60
€./mq. 63,00
G2
Art. 76 Verde pubblico attrezzato
0,20
€./mq. 32,00
** Per le zone contraddistinte da asterisco dovrà essere utilizzato il coeff. di edificabilità risultante dagli elaborati di piano approvati.

TABELLA “D1” – Coefficienti correttivi da applicarsi alla formula 2) aree poste in frazione

DESCRIZIONE
Bomporto
Villavara
Sorbara
Solara S. Michele Gorghetto
B1
Località
1,00
1,00
1,00
0,80
B2
Zone residenziali che presentano difficoltà a livello di urbanizzazioni
0,8
0,8
0,8
0,64

TABELLA “E” – Valori per aree poste al di fuori dei centri abitati

TIPO
ZONA OMOGENEA
VALORI ANNO 2008
E1
Zone agricole normali
€./mq. 111,00
E2
Zone agricole periurbane
€./mq. 131,00
E3
Zone agricole di tutela
€./mq. 100,00

Allegati:   

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Data ultima modifica: 12/06/2008 - N° visioni: 567
 
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